L'amministratore, una volta cessato dall'incarico e consegnata la documentazione condominiale al successore,
non ha più nè veste nè titolo per attivarsi giudizialmente ai fini del recupero di un credito condominiale: l'incombenza tocca al nuovo amministratore. L'articolo 633 del Codice di procedura civile , infatti, contempla fra le condizioni di ammissibilità del procedimento d'ingiunzione, un importo minimo al di sotto del quale non è possibile giovarsi di questo mezzo di tutela.