Nel condominio il pagamento degli oneri di gestione delle parti comuni grava solo sul proprietario dell’appartamento. Se c'è un'azione di recupero della quota di spese di competenza dell’immobile, è "passivamente legittimato" solo il vero proprietario della casa e non anche chi possa apparire tale.
La Corte Suprema (sentenza n. 574/11) ha annullato il decreto ingiuntivo emesso da un Giudice di pace nell'ambito di un giudizio secondo equità (inferiore a 1100 euro) contro chi si era sempre comportato come proprietario per moltissimi anni malgrado l'appartamento fosse della moglie. Il comportamento era apparso tale da giustificare la tutela dell'apparenza del diritto e quindi del terzo di buona fede, ossia, nel caso concreto dell'amministratore del condominio.
L'esigenza di individuare con certezza chi é tenuto al pagamento nasce dal carattere reale delle obbligazioni nel condominio. La ripartizione delle spese comuni (art. 1123, comma 1 c.c.) grava, salvo diversa convenzione, su ciascun condomino in base a un criterio che come prescinde dal godimento effettivo della porzione di proprietà particolare, così non considera rilevante che altri, piuttosto che il proprietario, utilizzi l'unità immobiliare singola, fruendo delle cose e dei servizi comuni e concorrendo di fatto ai relativi oneri.
Fonte: La Stampa.it
