I problemi, per gli amministratori condominiali che devono chiedere ai gestori del riscaldamento il rimborso (e poi suddividerlo tra i condomini) è che nella risoluzione n. 112/E si parla di determinare il numero degli appartamenti, che vanno conteggiati al fine della determinazione del tetto dei 480 metri cubi, «al netto delle unità immobiliari che fruiscano contemporaneamente di un impianto autonomo di somministrazione metano».
«Questa frase – spiega Carlo Parodi, direttore del centro studi nazionale dell'Anaci (associazione degli amministratori condominiali) – sta determinando un'interpretazione restrittiva, visto che normalmente almeno le unità abitative ad uso residenziale usufruiscono di una fornitura ad uso cottura ed acqua calda. Secondo alcuni gestori, queste ultime avrebbero due impianti e quindi verrebbero escluse». Conseguentemente il calcolo per la restituzione Iva sarebbe residuale per le sole unità immobiliari a uso non abitativo, che non usufruiscono di utenza gas.
«Ma non sembra questa la corretta interpretazione – prosegue Parodi – visto che il riferimento agevolativo della direttiva europea era la quantità dei consumi». E infatti l'idea dell'Agenzia sembrava invece essere quella di risolvere i casi, per esempio, degli appartamenti il cui proprietario ha l'impianto autonomo e ha ottenuto il "distacco" dall'impianto centralizzato: non consumando metano condominiale, se venisse agevolato anche per questo aspetto la sua quota andrebbe a incrementare illecitamente quella degli altri. L'interpretazone che sta prendendo piede, invece, tende a restringere enormemente il campo del beneficio.
Questo non è l'unico problema: anzi, tenuto conto che i consumi medi per uso cucina e acqua calda sono variabili (100/150 metri cubi annui per famiglia) i conteggi si complicano, perché l'amministratore non ha notizia delle utenze individuali e una raccolta di tale bollette è praticamente impossibile. «L'amministratore, al massimo, si potrà far carico di indicare i nominativi degli utenti, con l'ulteriore complicazione delle modifiche avvenute dal 1° gennaio 2008, anno di inizio dell'agevolazione fiscale» conclude Parodi.
A questo punto, un ulteriore chiarimento delle Entrate darebbe la possibilità di avviare i rimborsi con maggiore rapidità, evitando il contenzioso.
Fonte: Savario Fossati de Il Sole 24Ore
