Al fine di recuperare le somme dovute dal venditore – maturati quando era proprietario dell’immobile ed approvati con delibera assembleare postuma alla compravendita – il condominio non può agire richiedendo nei suoi confronti l’emissione di un decreto ingiuntivo ex art. 63, comma 1, att. c.c., in quanto soggetto ormai privo della qualità di condòmino. Potrà, piuttosto, agire, instaurando un ordinario giudizio di cognizione.
Fonte: Condominioweb
