Trib. pen. Salerno, , 3 maggio 2002.
L'obbligo generico di cautela, previsto dall'art. 375 del D.P.R. 547/1955 in materia di esecuzione di lavori di riparazione e manutenzione, può essere adempiuto in molteplici modi, tenuto conto della situazione concreta in cui l'intervento di riparazione deve essere effettuato. Nel caso in cui debba essere prelevato il motore di un ascensore, non si riscontra alcuna violazione alla predetta regola cautelare e non si determina alcuna responsabilità penale in capo alla ditta di manutenzione, se il motore sia asportato mediante attrezzature meccaniche piuttosto che preventivamente smontato nei suoi singoli componenti e sollevato dagli operai.
Fonte: Condominioweb
