Il diritto di antenna riconosciuto dall’articolo 232,comma 2,del Dpr 29 marzo 1973 n. 156 e,prima ancora,dall’articolo 1 della legge 554 del 1940,è un diritto costituzionalmente garantito che si ricollega al diritto d’informazione e di manifestazione del pensiero. Si ritiene,pertanto, nel caso di rifiuto del condomino a consentire l’accesso,l’amministratore,se si tratta di antenna centralizzata,o il singolo condomino,se l’antenna è individuale,possano chiedere l’intervento del Giudice ( Cassazione civile 27 febbraio 1995,n. 2274 ).
Tuttavia,se sussiste un modo alternativo per eseguire gli interventi di manutenzione,prevarrà questo su quello che comporta una turbativa al godimento della proprietà privata ( Corte Appello Milano 30 giugno 1995 ).
Fonte: L’Esperto risponde “ su Il Sole 24 Ore
