Il rifacimento dell’impianto può essere deliberato con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea e almeno 500 millesimi. In seconda convocazione basta il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio,in rappresentanza di almeno di un terzo del valore dell’edificio. La spesa,di regola si divide su base millesimale. L’assemblea può,a maggioranza,decidere di suddividerla in parti uguali,trattandosi d’impianto destinato a servire i condomini nella stessa misura (
Cassazione 2/8/1969,n. 2916 ).
Fonte: Massimo Fracaro su
Corriereconomia