L’assemblea può, a maggioranza, deliberare di ripartire fra gli altri condomini la quota dovuta dai proprietari morosi, ma solo in caso di effettiva, improrogabile urgenza: ad esempio se c’è in corso un’azione esecutiva contro il condominio o se si deve pagare la fornitura del carburante nell’imminenza dell’accensione dell’impianto di riscaldamento ( Tribunale Bari 25/10/2007, n. 2400 ). Nel qual caso la delibera può essere adottata, in seconda convocazione, con il voto favorevole di un terzo dei partecipanti al condominio,in rappresentanza di almeno 334 millesimi. E’ bene ricordare che le Sezioni Unite della Cassazione, ponendo fine ad un contrasto che durava decenni, con sentenza n. 9148 dell’8/4/2008 hanno stabilito che la responsabilità dei condomini è parziale e non solidale. In pratica ognuno risponde solo della propria quota di debito. L’amministratore è tenuto ad attivarsi per il recupero coattivo del credito.
Fonte: Massimo Fracaro de Corriereconomia
