Quesito: Sono un condomino di un edificio composto da dodici famiglie. Negli ultimi anni sei dei dodici condomini si sono regolarmente distaccati dall'impianto centralizzato di riscaldamento. Avendo anch'io intenzione di distaccarmi dal predetto impianto, vorrei sapere quale prassi seguire.
"Il nostro condominio" risponde: il condomino può rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell’impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini. Pur non essendovi uniformita' di vedute sul punto, il modo migliore per rapidita' e buon senso di chi vuole distaccarsi e' il seguente: l’interessato deve farsi redigere una relazione da un tecnico specializzato che attesti che l’operazione di distacco non comporta in alcun modo danno all’impianto comune. Di solito la delibera, concedendo il distacco, stabilisce anche qual è l’ammontare che il condomino dovrà continuare a corrispondere (la percentuale può oscillare intorno al 20% della quota millesimale). Inoltre, pur in presenza di tali condizioni, la delibera assembleare che respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.
