Thursday, April 1, 2010

Rumori molesti: spetta al giudice valutare se si supera la normale tollerabilità.

Cassazione civile , sez. II, sentenza 12.02.2010 n° 3438


Non avendo il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose carattere assoluto, ma essendo esso relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità.

(Nella specie, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato non solo gli elevati livelli dei valori sonori accertati strumentalmente, ma anche, e soprattutto, la situazione dei luoghi (condominio ubicato in un comune di montagna), il funzionamento degli impianti per molti mesi dell'anno ed anche in ore notturne, la collocazione di essi in un locale a contatto con la camera da letto degli attori e la loro necessita' per l'eta' avanzata di godere di tranquillita' e riposo.