Sunday, August 1, 2010

Il condomino ha diritto al rimborso delle spese urgenti per la cosa comune effettuate senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea.


Cassazione Civile, Sezione II, 23 aprile 2010, n. 9743.
Dalla sentenza si legge: "La Corte di merito ha fatto, nella specie, corretta applicazione dell'art. 1134 cod. civ., che prevede il rimborso a favore del condomino che abbia effettuato spese per la cosa comune senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea del condominio, ove si sia trattato di spese urgenti.

E che, nella specie, le spese in questione fossero da considerare urgenti è dimostrato dalla esistenza di una ordinanza comunale, indipendentemente dal ritardo con il quale i lavori furono intrapresi."