Cassazione Civile, Sezione II, 9 giugno 2010 n. 13879.
Tra le destinazioni accessorie di un cortile comune, la cui funzione principale è quella di dare aria e luce alle varie unità immobiliari, rientra anche quella di consentire ai comproprietari l'accesso a piedi o con veicoli alle loro proprietà, di cui il cortile costituisce un accessorio, nonchè la sosta anche temporanea dei veicoli stessi , e quindi di accedere ai rispettivi immobili anche con mezzi meccanici, poichè tale uso non può ritenersi condizionato tra l'altro dall'eventuale più limitata forma di godimento del cortile comune praticata in passato.
Cosicchè deve sul punto ritenersi che l'enunciata utilizzazione non comporta alcuna immutazione, trasformazione, modificazione o sfruttamento per fini diversi da quelli precedenti, ma soltanto un più ampio godimento della cosa comune.
Fonte: Condominioweb
