Sunday, November 29, 2009

Condanna dell'amministratore alla restituzione delle somme indebitamente percepite.



Tribunale di Genova Sezione III Civile, Sentenza del 10 agosto 2009, n. 3033.

E’ fondata la domanda giudiziale con la quale i condomini chiamino in causa l'amministratore affinché sia condannato alla restituzione, in loro favore, delle somme indebitamente percepite.

L'amministratore appunto, ha diritto al compenso stabilito all'atto della nomina ma non ha il potere di autoliquidarsi somme ulteriori ed extra, durante la propria gestione ed in assenza di una specifica delibera autorizzativa.

L'ufficio dell'amministratore è assimilabile a quello del mandato con rappresentanza con la conseguenza che nei suoi riguardi devono ritenersi applicabili le relative disposizioni tra cui l'art. 1713 c.c. in forza del quale egli, oltre a rendere conto del suo mandato, è tenuto a rimettere allo stesso, tutto ciò che abbia ricevuto a causa del mandato.

La violazione di siffatta previsione comporta pertanto, che, in accoglimento della domanda attorea, l'amministratore deve essere condannato a restituire tutto quanto abbia illegittimamente incassato o trattenuto in danno dei condomini.

Fonte: Condominioweb