Infatti,secondo la sentenza della Cassazione 21 agosto 1996,n. 7706 " il disposto degli articoli 1129 ( nomina annuale dell'amministratore ),1135, n.2 (preventivo annuale di spesa ),1135,n.3,codice civile ( rendiconto annuale delle spese e delle entrate ) configura una dimensione annuale della gestione condominiale,sicchè è nulla la deliberazione condominiale che,nell'assenza di un'unanime determinazione,vincoli il patrimonio dei singoli condomini a una previsione pluriennale di spesa,oltre quella annuale,ed alla quale si commisuri l'obbligo della contribuzione ".
Fonte: L'esperto risponde " de Il Sole 24 Ore
