Il regolamento di condominio di tipo contrattuale predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio,ove sia stato accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli appartamenti e regolarmente trascritto nei registri immobiliari,è opponibile ai successivi acquirenti anche non vi sia alcun accenno nel titolo d'acquisto ( Cassazione civile,sezione II,11 novembre 2002,n. 15794; Cassazione civile,sezione II,25 ottobre 2001,n. 13164).
Quello che,pertanto,rileva ai fini dell'opponibilità è la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari che è una forma di pubblicità verificabile da chiunque,mentre l'omissione del riferimento all'interno dell'atto di acquisto è indifferente. Per tale ragione,non si ritiene sussista responsabilità da parte del venditore o del notaio.
Fonte: "L'esperto risponde " de Il Sole 24 Ore
