Wednesday, November 4, 2009

Condominio: addio all'amministratore assente.



C'è una via d'uscita,per il condominio,se l'amministratore non convince. L'assemblea può infatti decidere in qualsiasi momento di sostituire l'amministratore senza necessità di giusta causa,purchè a deliberarlo sia la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.

Tanto serve per nominarlo e tanto ci vuole per evocarlo dall'incarico qualora,a giudizio dei condomini,non abbia diligentemente svolto i compiti che la legge gli affida o che l'assemblea stessa lo abbia autorizzato a svolgere. Se l'assemblea non provvede,ci pensa il giudice,anche su richiesta di un solo condomino,quando per due anni non abbia sottoposto al vaglio dei condomini il conto della gestione oppure si sia astenuto dall'informare l'assemblea di avere ricevuto un qualsiasi atto giudiziario o un provvedimento con contenuto che esorbita dalle sue attribuzioni.

Scatta la revoca anche in presenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nel suo modo di operare. E' grave anche l'avere omesso di pagare i fornitori del condominio,pur avendo ricevuto le risorse finanziarie dai condomini per poterlo fare;ancor più grave è presentare rendiconti incompleti o falsati oppure - e la censura è totale - versare quote condominiali e fondi di riserva sul proprio conto corrente anzichè su quello del condominio.

Sulla revoca decide il Tribunale del luogo ove è sito l'edificio condominiale dopo aver sentito le ragioni dell'amministratore,il quale ha comunque il diritto di pretendere il pagamento del proprio compenso per tutto il periodo in cui ha effettivamente ricoperto la carica. Quando la revoca è priva di giusta causa,il compenso è eventualmente dovuto per il periodo residuo di durata dell'incarico, a titolo di risarcimento del danno per l'ingiustificato venir meno del guadagno che la prosecuzione del mandato gli avrebbe invece procurato.

Una volta cessato dall'incarico,tutta la documentazione condominiale deve essere consegnata al nuovo amministratore perchè quest'ultimo possa continuare a gestire il condominio senza difficoltà e con tutte le informazioni necessarie. Anche se si intende cambiare l'amministratore alla fine del suo mandato - il professionista dura in carica un anno e alla scadenza può essere confermato - non sono necessarie particolari formule o speciali maggioranze: è sufficiente che la maggioranza degli intervenuti in assemblea ( comunque almeno un terzo dei partecipanti al condominio ) portatori di almeno la metà del valore millesimale dell'edificio decidano di nominarne un altro.

Quanto invece alla conferma ( si veda la sentenza del Tribunale di Roma che ha ritenuto sufficiente il voto favorevole di un terzo dei condomini pari ad un terzo dei millesimi ) si è comunque in presenza di una nuova nomina,anche se la fiducia ricade sulla medesima persona e di conseguenza la relativa delibera necessita della stessa maggioranza occorrente per la prima ( di opinione contraria è il Tribunale di Roma,si veda la sentenza 10701/09 ).

Va peraltro ricordato che l'amministratore cessato dalla carica per scadenza del termine o per dimissioni deve in ogni caso continuare ad esercitare le funzioni inerenti il mandato sino a quando venga sostituito.

Fonte: Augusto Cirla su Il Sole 24 Ore