Wednesday, December 9, 2009

Assemblea di condominio e poteri del presidente.



Chi dirige lo svolgimento dell’assemblea di condominio?
Quali sono i poteri di gestione e che limiti incontrano?

Le domande sono di grande attualità soprattutto se si ha riguardo a quei condomini di grosse dimensioni o ad elevata conflittualità, nei quali è doverosa una direzione ferma dell’assemblea di condominio.

La Corte di Cassazione, con un recente intervento (sent. 13 novembre n. 24132), si è soffermata sulla figura del presidente dell’assise condominiale, la ratio dei suoi poteri ed i limiti degli stessi.

Innanzitutto vale la pena evidenziare che, fatta salva la presenza di specifiche disposizioni del regolamento di condominio, la legge non prevede la nomina del presidente dell’assise.

Il silenzio del legislatore ha portato il Supremo Collegio ad affermare, in tempi risalenti, che la mancata nomina di questa figura è una mera irregolarità che non incide sulla validità della deliberazione assembleare (Cass. 15 luglio 1980, n.4615).

Una volta nominato, qual è il ruolo del presidente nel corso dello svolgimento dell’assemblea?

Ce lo ricorda la sentenza in commento la quale afferma che la funzione è quella di garantire il controllo sulla regolare costituzione dell’assemblea, oltre a quello di assicurarne un regolare svolgimento.

Nel primo caso, la norma di riferimento (che si applica sempre, anche laddove per errore il presidente non sia stato nominato) è il sesto comma dell’art. 1136 c.c. a norma del quale “l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione”.

In sostanza bisognerà verificare che tutti i condomini siano stati ritualmente convocati (con il rispetto del termine minimo dei 5 giorni di preavviso ex art. 66 disp. att. c.c.).

Una volta superata la fase della costituzione, durante lo svolgimento della riunione, il presidente dovrà agire al fine di garantire il sereno svolgimento dei lavori assicurando che tutti possano intervenire per esprimere il proprio convincimento sulle questioni poste in decisione.

Come potrà fare ciò?

Secondo il Supremo Collegio anche limitando temporalmente gli interventi dei singoli condomini.

Nella fattispecie sottesa alla sentenza n. 24132/09 il condomino lamentava che fosse illegittimo il contingentamento dei tempi d’intervento che il presidente aveva fissato in dieci minuti.

Alla base del ricorso il convincimento che un simile comportamento, indipendentemente dalla quantità di tempo assegnata, fosse illegittimo sotto un profilo di carenza del potere di disporre ciò.

La Suprema Corte, invece, ritenendo pienamente legittimo un simile comportamento ha affermato che “il presidente, pur in mancanza di una espressa disposizione del regolamento condominiale, che lo abiliti in tal senso, può stabilire la durata di ciascun intervento, purché la relativa misura sia tale da assicurare ad ogni condomino la possibilità di esprimere le proprie ragioni su tutti i punti posti in discussione” (così. Cass. 13 novembre 2009 n. 24132).

In pratica il potere di direzione dell’assemblea può esprimersi nel compimento di tutti quegli atti funzionali a garantirlo.

Fonte: avv. Alessandro Gallucci, foro di Lecce