La decisione di ripartire fra i condomini solvibili la quota dovuta dai morosi non compete all'amministratore, ma all'assemblea.
Questa, a sua volta, può deliberare in tal senso solo nell'ipotesi di effettiva,improrogabile urgenza: ad esempio se è in corso un'azione esecutiva nei confronti del condominio tendente al recupero della somma, o se si tratta di pagare la fornitura di carburante nell'imminenza dell'accensione dell'impianto di riscaldamento ( sentenza del Tribunale di Bari del 25 ottobre 2007, n. 2400 ).
E' meglio, quindi, invitare l'amministratore ad attivarsi per il recupero coattivo del credito attraverso la richiesta di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo alla competente autorità giudiziaria ( articolo 63 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile ).
Fonte: Avv. Germano Palmieri de Corriereconomia
