Sunday, December 6, 2009

E' lecita la delega al coniuge del proprietario.



Se il regolamento condominiale non impone limiti al potere di rappresentanza in assemblea,questo è disciplinato dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile e dalle norme generali in tema di rappresentanza ex articolo 1387 del codice civile e seguenti.

Posto ciò, il coniuge del condomino munito di regolare delega può partecipare e votare in assemblea in nome e per conto del rappresentato.

Fonte: " L'esperto risponde " de Il Sole 24 Ore