Ai sensi dell'art. 2051 c.c., il condominio è tenuto a rispondere della mancata o inadeguata esecuzione di lavori od opere necessari all'eliminazione di difetti o vizi alle parti comuni dello stabile che provochino danni alla proprietà esclusiva di uno dei condomini, eventualmente in via solidale con altri soggetti titolari di diritti reali su porzioni immobiliari che contribuiscano a provocare quei vizi o difetti.
Né tali vizi o difetti possono costituire caso fortuito che, ai sensi del succitato art. 2051 c.c., esonerino il condominio dalla responsabilità.
Fonte: Condominioweb
