La giurisprudenza ha da tempo stabilito che la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ad uno dei condomini comporta l'annullabilità e non la nullità della relativa delibera.
Per l'avviso di convocazione non è previsto alcun obbligo di forma, salvo che il regolamento imponga particolari modalità di notifica ( Cassazione civile, sezione II, 1 aprile 2008, n. 8449 ).
Sarà, pertanto, possibile anche un avviso via email, anche non certificato, in quanto la sua mancanza comporta l'annullabilità della delibera ( il condomino che impugnasse la delibera per mancato avviso dovrebbe provare di non aver ricevuto l'email stessa ).
Fonte: " L'esperto risponde " de Il Sole 24 Ore
