L'esonero del condomino dissenziente dalle spese di lite è limitato all'ipotesi di soccombenza del condominio nella lite, relativamente alle spese derivanti dalla soccombenza - e cioè alle spese del giudizio poste dal giudice a carico del condominio - oltre alle spese di difesa ( l'esonerro non si estende ovviamente a quanto ha formato oggetto del merito sostanziale della vertenza ).
Se invece la lite ha esito favorevole per il condominio e il condomino dissenziente ne abbia tratto vantaggio, la separazione di responsabilità - che riguarda solo le spese di soccombenza - non produce gli stessi effetti e il condomino dissenziente è tenuto a partecipare alle spese di lite quali, ad esempio, l'eccedenza degli onorari del legale del condominio rispetto a quanto disposto dal giudice ( cosiddette spese legali non ripetibili ).
Fonte: L'esperto risponde " de Il Sole 24 Ore
