Wednesday, January 20, 2010

Azione ingiuntiva contro il condomino moroso.



Poichè l'assunta mancanza di denaro da parte di un condomino non può rilevare ai fini dell'obbligo di contribuzione nelle spese, l'amministratore è tenuto, ex articolo 1130, n. 3, del codice civile, ad agire ingiuntivamente contro il moroso, a norma dell'articolo 63, disposizioni di attuazione del codice civile, iscrivendo ipoteca sull'immobile di proprietà del condomino moroso o agendo con pignoramento sull'immobile di quest'ultimo, al fine di soddisfarsi sul ricavato della vendita all'asta.

In ogni caso, secondo la più recente giurisprudenza, nei confronti del terzo appaltatore non sussiste alcuna solidarietà dei condomini per il pagamento del prezzo dell'appalto.

Si veda, in questo senso, Cassazione, sezioni unite, 8 aprile 2008, n. 9148 per la quale " in riferimento alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del condominio, nei confronti di terzi - in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l'amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio - la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli articoli 752 e 1295, codice civile, per le obbligazioni ereditarie ".

Fonte: Silvio Rezzonico su " L'esperto risponde " de Il Sole 24Ore