Tuesday, January 12, 2010

Condominio: niente distanze minime sui tubi del bagno in più.



Per il secondo bagno in casa si può fare a meno delle distanze minime. La pluralità dei servizi igienici all'interno delle abitazioni è considerata,oggi, un'esigenza diffusa tanto che la creazione o la modifica di un secondo bagno riveste quel carattere di essenzialità che giustifica la non applicazione - negli edifici in condominio - delle distanza previste dall'articolo 889 del codice civile.

E' questo il concetto espresso di recente dalla Cassazione, che ha affrontato il caso di un condomino che era stato citato in giudizio per aver realizzato un secondo bagno nella propria unità abitativa e al quale si richiedeva l'eliminazione di tubazioni installate lungo il confine con le pareti dell'appartamento dell'alloggio vicino ( sentenza n. 13313/2009 ).

Vediamo come i giudici sono arrivati a questa conclusione. E' pacifico che le norme contenute nell'articolo 889,comma 2,del codice civile - in tema di distanze da rispettare per pozzi,cisterne,fossi e tubi - si applichino anche agli edifici in condominio.

La Cassazione ha spesso affermato che nei rapporti tra le proprietà individuali di un condominio vanno osservate le norme sulle distanze legali " che non siano incompatibili " con l'esercizio dei diritti che spettano al condominio ( sentenza n. 1146/7 ) e nei limiti della " ragionevolezza ".

Nel caso esaminato dai giudici, le norme sulle distanze nella posa in opera di tubazioni e condutture d'acqua essenziali per le esigenze di vita trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari.

Pertanto, " qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sè il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali ". ( Cassazione, sentenza n. 1958/2006).

Fonte: Il Sole 24 Ore