Saturday, January 16, 2010

" Il nostro condominio " risponde.



Quesito: Un articolo del regolamento condominiale di tipo contrattuale del condominio dove abito recita: “L’esercizio finanziario del condominio va dal 1° maggio al 30 aprile. Almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che lo deve approvare, l’amministratore deve rimettere a ciascun condomino sia copia del rendiconto concernente il decorso esercizio che copia del preventivo riguardante l’esercizio a venire”. Mentre l’articolo successivo precisa:
“L’assemblea ordinaria dei condomini deve essere convocata dall’amministratore entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario ….…….”.
L’amministratore ha espresso l’intenzione di far approvare dall’assemblea straordinaria, convocata per la fine di questo mese di gennaio, la sostituzione, per gli anni a venire, delle date dell’esercizio finanziario facendolo decorrere dal 1° agosto e terminarlo al 31 luglio in modo tale da poter indire l’assemblea ordinaria per l’approvazione dello stesso entro il mese di settembre.
Chiedo, quale maggioranza è necessaria per apportare le suddette modifiche al regolamento condominiale di tipo contrattuale?

" Il nostro condominio " risponde: In relazione al regolamento contrattuale nonostante sussista, tra i più, la convinzione che non sia modificabile che con l'unanimità dei consensi, in realtà la Cassazione ( da ultimo Sentenza del 14/08/2007 n. 17694 ) è orientata nel senso che solo le clausole di natura contrattuale (contenenti divieti, limiti, oneri reali, obbligazioni propter rem e diritti reali) necessitino dell'unanimità mentre per le altre clausole relative a materie contenute nell'art. 1138 c.c. (decoro, norme sull'amministrazione ecc.) sia sufficiente la maggioranza qualificata ancorché le clausole stesse siano contenute in regolamento di origine contrattuale.
Nel caso di specie, pertanto, per la modifica del periodo dell'esecizio finanziario occorre che la delibera venga approvata a maggioranza qualificata ossia con la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino la metà dei millesimi dell'intero edificio.