Con specifico riferimento alla legge n.13 del 1989, il legislatore ha provveduto ad introdurre regole idonee al raggiungimento di scopi che tutelano, facendoli prevalere, esigenze di carattere sociale e di ordine pubblico sugli interessi privati del condominio; difatti qualora il condominio rifiuti o ritardi ad approvare le delibere per l’abbattimento delle barriere architettoniche, i condomini portatori di handicap, possono istallare e/o effettuare le opere di adeguamento, a proprie spese. Unico limite è quello di effettuare le opere a regola d’arte, senza nocumento all’equilibrio statico ed estetico degli edifici condominiali.
L’art 1121 mantiene ferma la possibilità per i dissenzienti di non partecipare alla spesa, tuttavia la legge ritiene sufficiente una maggioranza semplice per l’approvazione della delibera che preveda l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ma c’è di più, il concetto di “disabile” è stato elaborato dalla giurisprudenza, la quale ha voluto ampliare il campo di applicazione delle disposizioni di cui alla legge n.13, facendo rientrare in questa definizione anche i soggetti anziani, invalidi civili e in genere coloro che si trovino in minorate condizioni fisiche, al fine di facilitare loro l’accesso al condominio.
