Qualora si intenda compensare il proprio credito per quote condominiali già versate - in base a un consuntivo non approvato - con le quote a debito, determinate dal preventivo annuale, è opportuno che si raggiunga un accordo con l'amministratore, in funzione di una compensazione volontaria, a norma dell'articolo 1252, codice civile, che consenta la compensazione dei rispettivi crediti e debiti, anche ove non ricorrano le condizioni previste per la compensazione legale o giudiziale.
In mancanza di accordo,e in caso di contestazione da parte dell'amministratore, non potrà che operare la compensazione giudiziale, con i requisiti di cui agli articoli 1243 e seguenti del codice civile.
