Quesito: avrei bisogno di un suo parere in quanto vorrei installare una canna fumaria esterna in appoggio al muro comune per una stufa a pelletts quindi di diametro non superiore a 12cm e in rame esattamente la stessa misura e colore dei pluviali esistenti, in oltre il lavoro andrebbe eseguito non in facciata ma nel retro della palazzina, quindi la facciata più nascosta alla vista pubblica. Ora in assemblea condominiale su 6 condomini totali solo 1 si è opposto appellandosi al decoro architettonico e alla coseguente perdita di valore dell'immobile! Vorrei sapere a questo punto: - per realizzare questa innovazione ho bisogno dell'unanimità o basta la maggioranza di numero e millesimi?(perchè io ho trovato tante tabelle alcune dicono che basta la maggioranza altre l'unanimità.....??)
" Il nostro condominio risponde ": l'art. 1102 del c.c. consente a ciascun condomino di usare la cosa comune in modo da consentirgli il maggior godimento ma con il rispetto di tre limiti fondamentali ovvero il divieto di alterare la cosa comune, il rispetto del decoro, della staica, divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Il regolamento di condominio, in deroga all'art.1102 c.c. può anche vietare di modificare la cosa comune da parte del singolo condomino ovvero stabilire ulteriori limiti.
Se il singolo condomino, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 1102 c.c., apporta modifiche alla cosa comune intese a massimizzare il godimento individuale della cosa comune e ne sopporta il relativo onere economico, non necessita di alcuna autorizzazione da parte del condominio.
La Cassazione con sentenza 6341/2000 ha precisato che " l'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino - pertanto - può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non alteri il decoro architettonico ".
Con sentenza 1345/1977 la Suprema Corte precisa però che la canna fumaria deve essere di dimensioni tali da non ridurre considerevolmente la visuale da parte degli altri condomini affacciatisi sulla facciata interessata.
Per quanto sopra esposto è mia opinione che a fronte della delibera votata a maggioranza e se l'installazione della sua canna fumaria rispetta i dettami dell'art. 1102 del c.c la stessa può essere installata.
