"Il nostro condominio " risponde: in una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7518/2006 si ribadisce, l'obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, ( ai sensi dell'articolo 1118 del Codice civile il condomino non può rinunziare alla proprietà dei beni comuni per sottrarsi al contributo nelle spese per la conservazione ) mentre la partecipazione alle spese di gestione è dovuta se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini secondo un principio ormai consolidato di possibile rinuncia al servizio comune. Di norma viene richiesta al condomino distaccato una percentuale tra il 10% ed il 30% da deliberare in sede assembleare.
