Quesito: un proprietario può piantare in un fazzoletto di terra di circa 3 metri quadri alberi di alto fusto come meli, peri, ulivi e altri …. Che logicamente crescendo mi occuperebbero la visuale e apporterebbero insetti, in quanto frutta, senza trascurare il fatto che renderebbero la vita facile, a possibili ladri per arrivare al primo piano, Le chiedo si può obbligare a non piantare alberi del genere c’è una legge in merito?
" Il nostro condominio " risponde: Nel caso in cui un condomino pianti alberi che con le loro chiome a ridosso dell'alloggio di un'altro condomino impediscano l'ingresso a questo dell'aria e della luce, tale questione può essere risolta alla stregua dell'art. 892 c.c. e più precisamente:
Art.892 - Distanze per gli alberi - Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani, e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
