Il Tribunale di Roma ( sentenza n. 10701 del 15/5/2009 ) ha ritenuto sufficiente la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 1136 del Codice civile ( un terzo dei partecipanti al condominio in rappresentanza di almeno 334 millesimi ), motivando col fatto che la conferma dell'amministratore in carica è fattispecie diversa da quella della nomina e della revoca.
Fonte: Avv. Germano Palmieri de Corriereconomia
