Tuesday, March 2, 2010

Conferma amministratore a maggioranza qualificata.

Secondo una consolidata giurisprudenza, anche la conferma dell'amministratore deve essere approvata dall'assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 1136, comma 2 del codice civile ( maggioranza degli intervenuti oltre i 500 millesimi ).

Si veda, in questo senso, Cassazione 4 maggio 1994, n. 4269, per la quale " la disposizione dell'articolo 1136, comma 4, codice civile, la quale richiede, per la deliberazione dell'assemblea del condominio di edifici riguardante la nomina o la revoca dell'amministratore, la maggioranza qualificata di cui al comma 2 è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del mandato ".

In senso contrario, non ci risulta nessuna sentenza della Cassazione a sezioni unite, ma solo la sentenza del tribunale di Roma 15 maggio 2009, n. 1070.

Fonte:  "L'esperto risponde " de Il Sole 24 Ore