Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, con cui si disciplina la "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali".
Tale normativa dispone che l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità per molte tipologie di controversie, tra cui quelle in materia di condominio: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto......” (art. 5 ).
Per le materie previste dal citato articolo 5, e dunque anche per le controversie condominiali, il decreto prevede che l'obbligatorietà dell' esperimento della preventiva conciliazione entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, (cfr. art. 24).
Sono stati previsti, essenzialmente, tre tipi di mediazione: 1) facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti; 2) obbligatoria nelle materie di cui all'art. 5 (che entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ex art. 24), quando è imposta dalla legge; il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità (da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie relative a: • condominio; • diritti reali; • divisione; • successioni ereditarie; • patti di famiglia; • locazione; • comodato; • affitto di azienda; • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; • contratti assicurativi, bancari e finanziari; 3) giudiziale, quando è il giudice ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l’invito potrà essere fatto in qualunque momento, purchè prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.
Chiunque può accedere alla mediazione, purchè si pongano questioni inerenti diritti disponibili, non sono previste formalità particolari ed è possibile utilizzare anche modalità telematiche. E’ sufficiente presentare un’istanza presso l’organismo competente, indicando: l’organismo; le parti; l’oggetto; le ragioni della pretesa. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ex art. 17.
E' previsto l' obbligo per l’avvocato di informare l’assistito in modo chiaro e per iscritto, nel primo colloquio, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; il documento così formato e sottoscritto dal cliente dovrà essere allegato all’atto introduttivo nell’eventuale giudizio; diversamente, sarà il giudice ad informare la parte della facoltà di intraprendere un procedimento di mediazione.
Gli organismi deputati alla conciliazione saranno enti pubblici, che diano garanzia di serietà ed efficienza, iscritti in un registro. Sarà istituito presso il Ministero di Giustizia l'albo dei formatori per la mediazione.
La nuova normativa non deve creare immediate preoccupazioni di procedibilità in quanto c'è sostanzialmente ancora un anno di tempo per approfondire ogni questione.
Fonte: Relatore Avv. Paola Carloni su Anaci
