Il condomino per effettuare validamente il distacco dal riscaldamento centralizzato deve fornire la prova che dal distacco non derivano nè un aggravio di gestione nè uno squilibrio termico.
A queste condizioni il condomino è esonerato soltanto dall'obbligo del pagamento delle spese occorrenti per l'uso dell'impianto, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale.
Mentre continuerà a pagare le spese per la conservazione dell'impianto ( Cassazione civile 29 marzo 2007 n. 7708 e Cassazione civile 24 luglio 2007 n. 16365 ).
Il distacco deve, dunque essere, effettuato nel rispetto delle predette modalità stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza. Posto ciò, la semplice piombatura dei termosifoni e la relativa dichiarazione dell'ingegnere termotecnico non appaiono sufficienti.
Fonte: " L'esperto risponde " de Il Sole 24 Ore
