Wednesday, March 17, 2010

Caloriferi: la piombatura non equivale al distacco.


Il condomino per effettuare validamente il distacco dal riscaldamento centralizzato deve fornire la prova che dal distacco non derivano nè un aggravio di gestione nè uno squilibrio termico.

A queste condizioni il condomino è esonerato soltanto dall'obbligo del pagamento delle spese occorrenti per l'uso dell'impianto, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale.

Mentre continuerà a pagare le spese per la conservazione dell'impianto ( Cassazione civile 29 marzo 2007 n. 7708 e Cassazione civile 24 luglio 2007 n. 16365 ).

Il distacco deve, dunque essere, effettuato nel rispetto delle predette modalità stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza. Posto ciò, la semplice piombatura dei termosifoni e la relativa dichiarazione dell'ingegnere termotecnico non appaiono sufficienti.

Fonte: " L'esperto risponde " de Il Sole 24 Ore