Saturday, March 13, 2010

" Il nostro condominio " risponde.

Quesito: Da un giardino di proprietà esclusiva di un condomino,si sono verificate delle infiltrazioni che hanno intaccato i garage e le cantine sottostanti. e’ stato riscontrato che il problema e’ dovuto allo scollamento della guaina catramata che doveva isolare.  Le spese possono essere attribuite solamente al proprietario del giardino? Perché io che vivo al piano primo devo partecipare alle spese?
Inoltre vorrei sapere se l' amministratore aveva facoltà di chiamare delle persone per lo svolgimento dei lavori senza aver prima avvisato tutti del problema o se avrebbe dovuto avvisare tutti i condomini e presentare un preventivo spese con relative partizioni e se la decisione se fare i lavori oppure no, doveva essere fatta per maggioranza millesimale oppure se poteva fare tutto di testa sua senza interpellare nessuno come lui ha fatto tra l'altro.

" Il nostro condominioo " risponde: le spese di manutenzione per le infiltrazioni provenienti da un giardino di proprietà esclusiva ma che funge da copertura per i garage e le cantine sottostanti vanno ripartite ai sensi dell'art. 1126 del c.c. ossia un terzo al proprietario del giardino e due terzi fra i proprietari dei garage e delle cantine. Se l'intervento di manutenzione rivestiva carattere d'urgenza l'amministratore era legittimato ad affidare l'incarico ad una ditta senza autorizzazione assembleare fatto salvo poi far ratificare il suddetto intervento dalla prima assemblea possibile.Se invece si trattava di un normale intervento di manutenzione, prima di procedere all'affidamento dell'appalto, l'amministratore doveva convocare l'assemblea ed attenersi alla relativa delibera. La spesa per la rimozione di tutto quello che c'e nel giardino deve essere sostenuta dal proprietario esclusivo dello stesso. Come recita una sentenza del Tribunale di Milano del 6 dicembre 2003 " restano a completo carico del proprietario esclusivo le spese necessarie allo spostamento ed al riposizionamento di piante e oggetti vari presenti sul terrazzo di proprietà esclusiva, anche se tale spostamento si è reso necessario per procedere alla ristrutturazione della stessa ".