Saturday, June 12, 2010

" Il nostro condominio " risponde.


Quesito: Il mio vicino del pianoterra ha installato una "pergotenda" che appoggia, tramite una tettoia, direttamente sulla facciata che insiste sul suo giardino. Io abito al secondo piano, e la mia camera da letto si trovo perfettamente sopra alla tettoia. Le chiedo: 1) può mettere questa struttura che è attaccata alla facciata senza il permesso del Condominio? 2) per quanto riguarda la sicurezza, non possiamo richiedere che venga rimossa perchè costituisce facile appoggio per raggiungere i piani sovrastanti? 3) con quella tettoia di alluminio o plastica che sia, il rumore della pioggia non è fastidioso per chi sta sopra?

" Il nostro condominio " risponde: se non espressamente vietato dal regolamento condominiale contrattuale, ciascun proprietario ha diritto di installare sulla facciata che insiste sul giardino di proprietà esclusiva una pergo tenda seguendo. però, quanto espresso dalla giurisprudenza. Per la giurisprudenza il singolo condomino può usare più intensamente il muro perimetrale dell'edificio condominiale per ancorarvi una pergo tenda, in quanto l'articolo 1102 del Codice civile riconosce questa facoltà a ciascun comproprietario. In particolare, una tale utilizzazione non altera la naturale funzione di sostegno e di contenimento assolta dai muri perimetrali. L'esercizio di questa facoltà, inoltre, non deve ostacolare un analogo uso della cosa comune da parte degli altri condomini. L'installazione non deve inoltre pregiudicare l'armonia architettonica ed estetica del fabbricato condominiale, o costituire una fonte di pericolo agevolando l'intrusione nell'immobile da parte di estranei. Quando siano rispettate queste condizioni, il singolo condomino può autonomamente predisporre una tenda senza che occorra una deliberazione assembleare in questo senso. Nella specie la Corte di cassazione, applicando tale principio, ha rigettato il ricorso avverso la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto legittima la tettoia in lamiera di una tenda parasole (quest'ultima conforme al tipo e colore previsti dal regolamento condominiale) installata da un condomino, ritenendola necessaria - nel caso concreto - per la tutela della sua privacy e per il riparo dagli agenti atmosferici, nonostante fosse di dimensioni maggiori rispetto a quella di analoghi manufatti di altri condomini, provocasse fastidiosi riverberi di luce a causa della copertura metallica, e comprimesse l'esercizio del diritto di veduta in appiombo del condomino dell'appartamento sovrastante). Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2000, n. 3891.