Thursday, June 17, 2010

La legittimazione ad agire attribuita ai condòmini assenti o dissenzienti non è subordinata alla prova di uno specifico interesse.


Trib. civ.Avellino, , 19 aprile 2010, n. 648.
La legittimazione ad agire attribuita ai condòmini assenti o dissenzienti non è subordinata alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell’atto antigiuridico impugnato. L’interesse ad agire è infatti costituito proprio e soltanto dall’accertamento dei vizi di cui sono oggetto le delibere condominiali.