La mediazione in materia civile e commerciale - introdotta con il Dlgs 4 marzo 2010 n. 28 e obbligatoria dall'anno prossimo - impone fin da subito di esaminare ruolo e responsabilità dell'amministratore condominiale. Anzitutto, c'è da chiedersi come si interseca la " rappresentanza " dell'amministratore prevista dall'articolo 1131 del Codice civile, commi 1 e 2, con l'obbligo dell'avvocato - vigente già da oggi - di informare per iscritto il proprio cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi della conciliazione.
Il cliente è il condominio, ma l'informativa va sottoscritta dall'amministratore. L'altro aspetto riguarda il ruolo dell'amministratore nella fase di sottoscrizione o di proposta dell'accordo di mediazione. Se nell'ambito della giurisdizione ordinaria e nei limiti delle sue attribuzioni previste dagli articoli 1130 e 1131, commi 1 e 2, l'amministratore ha legittimazione attiva e passiva e non necessità dell'autorizzazione dell'assemblea, per capire come debba comportarsi in tutti quei casi in cui l'attuale decreto prevede il ricorso obbligatorio alla conciliazione, si potrebbe ragionare per analogia rispetto a quanto avviene nei casi in cui nei regolamenti di condominio si preveda una clausola compromissoria con il correlativo obbligo di chiedere la tutela all'organo designato competente.
Quindi, se non altro per la prudenza che la sua diligenza gli impone, l'amministratore dovrebbe sempre, laddove sia obbligatoria la mediazione, informarne l'assemblea affinchè essa assuma le opportune decisioni da sottporre in sede conciliativa o deliberi sulla proposta di conciliazione che potrebbe fornulare il mediatore.
A tal fine, se la mediazione è attività conciliativa, si potrebbero applicare gli stessi principi utilizzati in sede di " compromesso " e invero, qualificando l'attività di compromesso " attività di straordinaria amministrazione ". per la sua approvazione si dovrebbe applicare l'articolo 1136, commi 2 e 4. Appare ovvio che l'amministratore di fatto sarà svuotato del potere di cui dispone alla luce dell'articolo 1131, perchè sarà sempre ( o quasi sempre ) l'assemblea che deciderà sulla gestione del contenzioso.
Fonte: Luana Tagliolini de Il Sole 24 Ore