Tribunale Bari sez. III 12 febbraio 2010, n.505.
La delibera assembleare concernente l'affidamento di un particolare incarico professionale per la redazione delle tabelle millesimali e del regolamento di condominio , non comportando né approvazione di quest'ultime, né la modifica di quelle convenzionali preesistenti, non richiede il consenso unanime di tutti i condomini, bensì la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., trattandosi dell'approvazione di una spesa finalizzata alla redazione del suddetto regolamento e delle relative tabelle da sottoporre in seguito all'approvazione dei medesimi condomini.
Fonte: Condominioweb