Sunday, July 25, 2010

Oneri condominiali, è il Condominio il soggetto creditore.


Questo, in sintesi, il principio che si evince dalla lettura di un recente sentenza emessa dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione. L'amministratore giudiziario di un Condominio promuove ricorso per l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di una s.r.l. per il mancato pagamento di importi dovuti a titolo di oneri condominiali. La società ingiunta propone opposizione chiedendo la revoca del decreto, eccependo, tra le varie deduzioni, di aver effettuato il pagamento di quanto dovuto nei confronti di un nuovo amministratore subentrante nominato medio tempore dall'assemblea condominiale. L'opposizione dinanzi al giudice di pace viene tuttavia rigettata ed anche il tribunale, successivamente adito, conferma la decisione impugnata.

La Corte al contrario accoglie il ricorso proposto dalla società soccombente censurando la sentenza impugnata per non aver considerato l'unico elemento rilevante ai fini della controversia: ovvero l'accertamento del pagamento della quota condominiale di spettanza in confronto dell'unico effettivo creditore, ovvero il Condominio. Infatti, sia in primo che in secondo grado nessuna contestazione è stata mossa proprio in ordine al tempestivo pagamento degli oneri condominiali dovuti. Secondo la Corte, costituisce questione irrilevante quella dibattuta nella sentenza impugnata e relativa al pagamento del debitore al creditore apparente.

Ciò che assume rilevanza decisiva è invece solo l'accertamento dell'avvenuto pagamento della quota condominiale dovuta nei confronti dell'unico vero soggetto legittimato a riceverlo, ovvero il Condominio. Quest'ultimo infatti e non già l'amministratore è il soggetto che assume la posizione di creditore degli oneri condominiali dovuti dai singoli condomini. Alla luce di tale principio, la Corte ha poi accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata; inoltre, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda proposta nei confronti della società ed avente ad oggetto il pagamento degli oneri condominiali.
[Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 7 maggio 2010, n. 11197 - Presidente Triola - Relatore Mazzacane]

Fonte: Avv. Federico Ciaccafava su Professioni e Imprese 24