Gli edifici di nuova costruzione sorgono in aree provviste di siepi e alberi che richiedono una costante manutenzione. I necessari interventi determinano l'aumento delle spese condominiali rispetto ad aree condominiali non dotate di spazi verdi. Pertanto, possono presentarsi numerosi problemi per una corretta gestione.
Se gli alberi si trovano all'interno di giardini di proprietà esclusiva di un condomino le spese sono a carico di quest'ultimo. Se invece gli alberi si trovano all'interno di spazi condominiali le spese di manutenzione rientrano tra i costi necessari per assicurare il decoro condominiale. A tali spese di potatura sono chiamati a partecipare tutti i condomini in ragione delle quote millesimali di proprietà.
Anche le spese necessarie per pagare il lavoro del giardiniere o del custode del giardino condominiale devono essere divise in base ai millesimi di proprietà a mente dell'art. 1123 c.c,. Ciascun condomino può opporsi alle spese voluttuarie di messa a dimora di piante rare e costose che potrebbero essere sostituite con altre piante di importo meno elevato.
Se i rami di alberi si protendono nel fondo del vicino, quest'ultimo può tagliarli e può parimenti tagliare le radici che si addentrano nella sua proprietà, salvi eventuali regolamenti ed usi locali. I frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono precipitati.
Gli alberi devono essere messi a dimora ad una distanza ragionevole fissata dai regolamenti o dagli usi locali. In mancanza, per gli alberi ad alto fusto la distanza è tre metri dal confine, mentre per gli alberi a basso fusto ( che hanno un'altezza non superiore a tre metri ) la distanza è un metro e mezzo dal confine. Per le siepi e le piante di altezza non superiore a due metri e mezzo, la distanza dal confine è di cinquanta centimetri.
La distanza deve essere però meno di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Tali distanze non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
Gli alberi possono essere abbattuti solo se costituiscono un pericolo per persone e cose, oppure quando sono stati piantati troppo vicino al confine altrui. A mente dell'art. 895 c.c. se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quella necessaria, e l'albero muore o viene tagliato o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
L'abbattimento deve essere autorizzato. Non è possibile abbattere uno o più alberi per allargare lo spazio di parcheggio comune a tutti i condomini senza l'unanimità. Nell'ipotesi di un pericolo di un danno grave e prossimo ad un bene condominiale derivante da un albero vicino sarà possibile denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere un provvedimento di urgenza per scongiurare il pericolo. Il giudice dispone idonea garanzia per i danni eventuali. L'azione presuppone la necessità di eliminare il rischio incombente senza ritardo.
Fonte: Dott. Giuseppe Spoto su " Casa - Il condominio" de Il Messaggero
