Sunday, May 9, 2010

L'acquirente risponde solo degli ultimi due anni.


A norma dell'articolo 63, secondo comma, disposizioni attuative del codice civile, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidamente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Occorre tuttavia tener conto - quanto ai bilanci dal 1996 al 1998, approvati nel 2005 - che l'obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di ripartizione, volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente e che può anche mancare ove esistano tabelle millesimali per cui l'individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini sia il frutto di una semplice operazione matematica ( Cassazione 21/7/2005, n. 15288 ).

E, dunque, il condomino acquirente è tenuto solidalmente, verso il condominio solo al pagamento delle spese condominiali relative all'anno in corso e a quello precedente al suo acquisto.

Fonte: " L'esperto risponde " de Il Sole 24 Ore