Thursday, May 6, 2010

Obbligatoria la tenuta del registro negli stabili.


Ogni condominio è obbligato a tenere un registro per annotare regolamenti e amministratori. Gli articoli 1129, comma 4, e 1138, comma 3, del Codice civile stabiliscono che la nomina e la cessazione dell'amministratore dal suo incarico - per qualunque causa - siano annotate in un registro e che, nello stesso registro, sia trascritto anche il regolamento di condominio approvato dall'assemblea.

Si tratta di norme che hanno l'evidente scopo di rendere trasparente la vita condominiale a beneficio tanto degli stessi condomini quanto dei terzi. Ciò nonostante, in diversi condomini, il registro non c'è. E il motivo è presto detto: l'articolo 71 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede, infatti, che il registro menzionato dagli articoli 1129 e 1138 del Codice sia tenuto presso " l'associazione professionale dei proprietari di fabbricati "; associazione per la quale, a seguito dell'abrogazione dell'ordinamento corporativo legato al sistema fascista, è venuto meno il riconoscimento giuridico.

Questo ha portato qualcuno a sostenere che gi adempimenti in questione avessero perso la loro cogenza. Che fossero, cioè, caduti insieme al sistema corporativo. Il che, però, non è corretto: la circostanza, infatti, chec sia venuta meno l'attuazione come prevista dall'articolo 71, non significa che anche le disposizioni di legge che prevedono il registro ( quelle contenute negli articoli 1129 e 1138, per l'appunto ) siano state abrogate e che, quindi, non vadano applicate.

Questa conclusione, del resto, trova conferma anche nella giurisprudenza: più volte i giudici di legittimità si sono interrogati sugli effetti della trascrizione del regolamento condominiale, in applicazione di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 1129 e 1138 el Codice civile e in nessun caso - che risulti - hanno messo in dubbio la vigenza degli adempimenti previsti da queste disposizioni.

Emblematica, in tal senso, è la sentenza della Cassazione, n. 5776 del 25 ottobre 1988, secondo cui " l'omessa trascrizione del regolamento di condominio - che ai sensi dell'articolo 1138 del Codice civile deve effettuarsi nel registro di cui all'asrticolo 1129 - rende inopponibili le clausole limitative della proprietà soltanto ai terzi acquirenti e non già a coloro che pattuirono direttamente con l'originario unico proprietario e venditore le limitazione stesse, mediante richiamo del regolamento condominiale nei singoli atti di acquisto ".

Non solo, quindi, la Cassazione, in questa occasione, dà per scontata l'esistenza del registro, ma riconosce alla trascrizione effettuata nello stesso i medesimi effetti della trascrizione eseguita nei registri immobiliari. Anche un'altra sentenza della Cassazione ( la n. 714 del 26 gennaio 1998 ) ha dato per pacifica l'esistenza del registro.

Insomma, l'obbligo per i condomini di dotarsi del registro deve considerarsi pienamnete operativo. Caduto l'ordinamento corporativo, deve poi ritenersi che siano gli amministratori a doversene dotare ( e la Confedilizia lo ha da tempo segnalato con un'apposita circolare a tutti gli iscritti al registro nazionale degli amministratori dell'organizzazione ), non incidendo al riguardo - per le ragioni sopra esposte - la cessazione del sistema corporativo su cui si basava, come visto, il solo adempimento previsto dalle norme di attuazione.

Fonte: Antonio Nucera de Il Sole 24 Ore