Saturday, May 22, 2010

" Il nostro condominio " risponde.


Quesito: volevo sapere se per la nomina di un amministratore di supercondominio esiste una norma scritta o una sentenza di cassazione, a cui fare riferimento, che stabilisce che i ml. necessari in seconda convocazione sono 334 anzichè 500? qual'è?

" Il nostro condominio " risponde: il supercondominio deve essere gestito secondo le regole del condominio e non della comunione. Concorde a questo principio è anche la giurisprudenza con sentenza del 5 gennaio 1980 che così afferma: “I beni rimasti comuni devono essere assoggettati alle disposizioni speciali del condominio negli edifici, e non alle norme che regolano la comunione in generale”.
Nella sentenza n. 9096 depositata in data 7 luglio 2000 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che i principi e le disposizioni dettate dal codice civile in tema di condominio di edifici si applicano, in virtù di interpretazione estensiva ovvero in forza di integrazione analogica, anche al supercondominio.
La nomina di un'amministratore deve essere deliberata dall'assemblea generale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore delle proprietà esclusive.
Tale regola è dettata dal fatto (come recitano le sentenze sopra citate ) che al supercondominio si applicano le regole del condominio e non della comunione e quindi si applicano, in questo caso, gli art. 1129 e 1136 del c.c.